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L’ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ PER USUCAPIONE DEI TERRENI AGRICOLI. PRESUPPOSTI E PROCEDURA

11/11/2016 / L'esperto risponde

L’usucapione è uno dei modi di acquisto – a titolo originario – della proprietà e dei diritti reali in genere che si realizza per effetto del possesso di un bene protrattosi per un certo periodo di tempo. I presupposti per usucapire un bene variano a seconda della natura e delle caratteristiche di quest'ultimo. Soffermandoci, nel caso specifico, ai terreni agricoli, la legge 10.05.1976 n. 346 ha inserito nel Codice civile l’art. 1159bis, recante, appunto, la disciplina dell’usucapione speciale per la proprietà rurale.

Qualora l’oggetto dell’usucapione sia un fondo rustico (inteso come qualsiasi fondo rustico indipendentemente dalla sua ubicazione), l’acquisto della proprietà si compie in 15 anni, in luogo dei 20 anni previsti per gli altri beni immobili. Ancora, ai fini dell’usucapione di un fondo devono sussistere due requisiti, uno oggettivo ed uno soggettivo. Il requisito oggettivo attiene alla circostanza che si sia esercitato il possesso sul fondo pacificamente ed ininterrottamente per 15 anni. La continuità va intesa come necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto sul fondo, ossia che non si siano verificate interruzioni derivanti dall’attività del titolare del diritto di proprietà diretta all’esercizio del diritto medesimo (Cass. Civ. n. 10652/1994). Quanto al requisito soggettivo esso attiene all’intenzione di utilizzare il bene come se si fosse il proprietario. Il cosiddetto “animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere proprietario bensì nell’intenzione di comportarsi come tale esercitando corrispondenti facoltà, desumibili dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va escluso l’animus possidendi, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cass. Civ. n. 4444/2007).

È opportuno precisare che l’operatività di tale fattispecie di usucapione postula la natura agricola del fondo. Pertanto, se la destinazione urbanistica fosse differente, come nel caso in cui esso sia destinato ad insediamenti produttivi ed attività diverse da quella agricola, non ne sussisterebbero i presupposti (Cass. Civ., Sez. VI-II, 22476/2014).

Ciò detto, la sussistenza dei detti requisiti non determina l’automatico acquisto della proprietà, ma è necessario che questa venga riconosciuta in giudizio e la prova dei requisiti sopra indicati deve essere puntuale e circostanziata. La domanda di accertamento giudiziale, pertanto, dovrà essere promossa da colui che sostiene di aver usucapito il fondo con Ricorso al Tribunale ordinario in composizione monocratica nella cui circoscrizione si trova il fondo, indicando specificamente tutti i documenti sui quali si fonda la pretesa ed i mezzi di prova del possesso. La caratteristica principale di tale procedimento è rappresentata dal fatto che il ricorso è soggetto a una particolare forma di pubblicità legale: esso, infatti, va affisso per 90 giorni nell'albo del Comune in cui è situato il fondo e nell'albo del tribunale. Esso, inoltre, è pubblicato nel Foglio degli annunci legali della Provincia. Il ricorso, oltretutto, va notificato a tutti coloro che, in forza dei registri immobiliari, figurino come titolari di diritti reali sull'immobile così come a coloro che, nei venti anni precedenti, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale con la quale rivendicavano la proprietà o altri diritti reali di godimento sul medesimo fondo. Il procedimento giudiziale avente ad oggetto l'usucapione di fondi rustici si conclude con decreto di rigetto o di accoglimento.

A cura dell'Avv. Tiziana Angelillis