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MOROSITÀ IN CONDOMINIO: QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Sospensione dei servizi per il moroso secondo il Codice ma la giurisprudenza dissente

15/02/2019 / L'esperto risponde

Frale questioni che creano contenziosi in condominio, quella relativa alla morosità è la più delicata e difficileda risolvere. È sempre più frequente che uno o più condòmini non paghino le rispettive quote di spesaper l’uso dei servizi comuni come la pulizia delle scale, la manutenzioneordinaria dell’ascensore oppure la cura del giardino condominiale e così via, creando così uno squilibrio con chi, alcontrario, contribuisce regolarmente.

IlCodice civile individua nellafigura dell’amministratore il soggetto incaricato a vigilare sui conti delcondominio e, anche in caso di morosità persistente di uno o più condòmini, colui che deve adoperarsi per ilrecupero del credito. Un obbligo di legge da cuil’amministratore non può sottrarsi, pena la revoca del mandato e il pagamentodi un risarcimento all’intero condominio.

Lalegge fissa in 6 mesi(a decorrere dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il debito) il tempo massimo entro cui è previstal’azione di riscossione forzosa dell’amministratore che, senzail permesso dell’assemblea, può ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo immediatamenteesecutivo nei confronti del moroso. Se quest’ultimo continua a non pagare, iltribunale procede con il pignoramento dei beni e la loro vendita all’asta. Ma, prima di avviare l’itergiudiziario, l’amministratore, pur non essendo obbligato, può inviare al condomino inadempiente una lettera che lo solleciti asaldare il debito. In caso di risposta negativa, l’amministratore comunicai dati del moroso ai condòmini e ai creditori che, in questo modo, possonoagire, in prima battuta, direttamente nei suoi confronti. Se però, malgrado il decreto ingiuntivo e il pignoramento, lasituazione non viene risolta, icreditori possono rivolgersi al condominio nel suo complesso e ciascuncondomino, anche se in regola con i propri pagamenti, è tenuto a contribuireper saldare il debito. Accade spesso infatti che, i condòmini in regola coni pagamenti, debbano “coprire” le quotedei morosi, contribuendo in base ai rispettivi millesimi di proprietà omillesimi d’uso se si tratta, per esempio, di spese relative a scale oascensore. Se la mora nel pagamento dei contributi si protrae per un semestre,l’amministratore ha la facoltà di sospendere il condomino moroso dallafruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Taledisposizione del Codice civile - art. 1129, comma 9 - siscontra, però, con le ordinanze di più tribunali, che in sostanza vietanoall’amministratore di “punire” i morosi staccando luce, acqua e gas. Per il Tribunale di Milano ad esempio, secondocui l’interruzione del servizio di riscaldamento andrebbe contro il dirittoalla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione. (Fonte: www.fna.it)

A CURA

DEL RAG. LUCA ZICHELLA