Il Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, prevede, al Titolo III dedicato alle “Misure in favore dei lavoratori”, al Capo II “Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali”, all’articolo 82 “Reddito di emergenza”, il riconoscimento di un sostegno al reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Requisiti per la richiesta Il “Reddito di emergenza” è riconosciuto al nucleo familiare che, al momento della domanda, possiede cumulativamente i seguenti requisiti:
a) il componente richiedente il beneficio economico deve risultare residente in Italia;
b) il reddito familiare complessivo, con riferimento al mese di aprile 2020, deve essere inferiore all’importo che viene riconosciuto come Rem e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;
c) il patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, deve essere di valore inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. In caso di presenta all’interno del nucleo di un soggetto in condizioni di disabilità grave o di non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro.
d) è necessario che il valore dell’ISEE sia inferiore a 15.000 euro.
Esclusioni
Il “Reddito di emergenza”, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni:
a) titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del Rem;
c) percettori del Reddito di Cittadinanza;
d) detenuti;
e) ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Il valore di base del “Reddito di Emergenza”, previsto dal Decreto, è di 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE, fino ad un massimo di 800 euro a nucleo familiare, che sale fino ad un massimo di 2.1 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
A chi e come richiedere il “Reddito di emergenza”
Il “Reddito di emergenza” è riconosciuto ed erogato dall’INPS, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Le richieste del Rem, secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’INPS. Inoltre, le richieste per il suddetto sostegno economico possono essere, altresì, presentate presso gli istituti di patronato.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal Decreto, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate possono interfacciarsi per scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo familiare.
Il Decreto Rilancio sottolinea che nel caso in cui dalle verifiche e dai controlli risultasse il mancato possesso dei requisiti, il beneficiario è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito dallo stesso, con le dovute sanzioni.
Fonte:
https://www.filodiritto.com/chi-spetta-il-reddito-di-emergenza-previsto-da-decreto-rilancio-e-come-richiederlo